1. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».